Rischio incendio ed emergenze

“La nostra società è in grado di offrire tutta l’assistenza necessaria alla stesura del piano di sicurezza e alla relativa formazione dei lavoratori addetti alle emergenze”

I nostri ingegneri e architetti possono offrire tutte le informazioni tecniche necessarie all’adeguamento strutturale degli immobili a rischio d’incendio predisponendo tutta la pratica per il successivo rilascio da parte dei V.F. del certificato di prevenzione incendi.

Come scritto nel testo dell’Allegato IX – DM 10/3/98 (suppl. ord. G.U. n° 81 del 7/4/98) relativo alla classificazione dei luoghi di lavoro rispetto al rischio di incendio, abbiamo:

9.2 – ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al presente decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

  • Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
  • Fabbriche e depositi di esplosivi;
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • Impianti e laboratori nucleari;
  • Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq
  • Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;
  • Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
  • Alberghi con oltre 200 posti letto;
  • Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  • Uffici con oltre 1000 dipendenti;
  • Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

9.3 – ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

  • I luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

9.4 – ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

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